Fino a 3 anni di reclusione per chi si “intrattiene” nella chat della partner – contro la volontà della stessa – anche se al fine di provarne l’adulterio; fingere di essere innamorati può invece costare fino a 5 anni di reclusione


La Suprema Corte di Cassazione (Sentenza 34141/2019) ha «annullato con rinvio» la sentenza assolutoria della Corte d’Appello di Milano che aveva confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Monza, nei confronti del G.S. – imputato dei reati previsti e puniti dagli artt. 615 ter e 616 c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico – Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza) con la reclusione fino a tre anni. Il G.S. aveva sostenuto di aver casualmente urtato contro il tavolo sul quale si trovava – acceso e bloccato – il computer della moglie; a seguito dell’urto, sul monitor erano quindi apparse le conversazioni di una chat Skype; conversazioni intrattenute dalla moglie con una terza persona, che avrebbero provato il di lei tradimento; tant’è che il G.S. avrebbe stampato pagine e pagine delle conversazioni, per poi produrle in un giudizio civile di separazione. A nulla sono quindi valse le «ragioni» del G.S.; intanto nel reclamare la «giusta causa» scriminante – prevista dall’art. 616 c.p. – quale la necessità di provare il tradimento della moglie; successivamente nel sostenere che il profilo Skype della moglie non era protetto da password e, quindi, di libero accesso quando si fosse stati – anche casualmente – nella materiale disponibilità del computer, così come accaduto. La Suprema Corte ha quindi ravvisato «l’illecito mantenimento nel sistema informatico» ancorché plausibile che l’accesso possa essere avvenuto casualmente; illecito mantenimento «nella piena consapevolezza della contraria volontà della moglie» (sic!); a nulla rilevando che – eventualmente – «le chiavi di accesso al sistema informatico protetto siano state comunicate all’autore del reato, in epoca antecedente rispetto all’accesso abusivo, dallo stesso titolare delle credenziali, qualora la condotta incriminata abbia portato ad un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante l’eventuale ambito autorizzatorio.». Che ci si possa credere o no, queste – in sintesi – le motivazioni della Suprema Corte. Aspetteremo di vedere quale condanna verrà appioppata al G.S.
Fortunatamente, fatti accaduti all’interno di un’altra coppia, quelli censurati dalla Suprema Corte nella sentenza 25165/2019. Confermata, quindi, la condanna alla reclusione per anni 2 e mesi 6, inflitta in appello al F.M., per aver commesso il fatto previsto e punito dall’art. 640 c.p. (Truffa); per «avere, con artifizi e raggiri, consistiti nell’avviare una relazione sentimentale con la persona offesa, nel proporle falsamente l’acquisto in comproprietà di un appartamento (e poi di un altro) […] nel richiederle prestiti, […] indotto in errore la G.S.». Il quesito che si pone la Suprema corte è, sostanzialmente, questo: «se la menzogna riguardante i propri sentimenti amorosi possa o meno costituire un artificio o raggiro rilevante ai fini della integrazione del reato di truffa.». La risposta al quesito è stata ovviamente affermativa. La Corte quindi cavilla: «la truffa non si apprezza per l’inganno riguardante i sentimenti dell’agente rispetto a quelli della vittima, ma perché la menzogna circa i propri sentimenti è intonata con tutta una situazione atta a far scambiare il falso con il vero operando sulla psiche del soggetto passivo.». 
La popolazione carceraria, in Italia, ad Aprile 2019, ammontava a circa 60.500 persone contro i 50.511 «posti disponibili».
Un po’ più di attenzione … magari senza controllare la chat del partner … 
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Credits Pixabay

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